"Modificazioni
ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997,
n. 28
Disciplina delle attività agrituristiche",
legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria
n. 67 del 22 dicembre 1999
Art.
1
1. Il terzo punto del comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 28/97
viene così sostituito: "permettere il miglioramento delle condizioni
sociali ed economiche degli operatori agricoli secondo il principio
della multifunzionalità dell'impresa agricola";
Art.
2
1. Al comma 3 bis dell'art. 2 della L.R. n. 28/97 così come
modificata dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 31 dopo
le parole "… di patrimonio zootecnico" sono aggiunte le seguenti:
"e sono tenuti a somministrare esclusivamente i cibi e le bevande
suddette".
Art.
3
1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 28/97
viene così sostituita: "a) gli edifici o parti di essi ubicati
nel fondo, non più necessari alla conduzione dell'azienda, contigui
ad appezzamenti di terreno coltivati, classificati catastalmente,
con reddito dominicale ed agrario".
2. Al comma 6 dell'art. 3 della L.R. n. 28/97 dopo la parola
"altezza" sono aggiunte le parole "e di superficie" e dopo la
parola "illuminazione" sono aggiunte le parole "e di areazione".
3. Le superfici, le altezze ed i volumi minimi dei locali destinati
all'attività agrituristica sono quelli previsti dall'art. 3,
commi 1 e 3, e dall'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale
6 agosto 1997, n. 25. E' altresì consentito nei locali di soggiorno
la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti in
analogia con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della suddetta
legge.
4. Le lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 3 della L.R. n.
28/97 sono così sostituite: "a) fino a dieci posti letto e compatibilmente
con la tipologia del fabbricato, negli interventi di ristrutturazione
devono essere resi accessibili ai disabili i locali destinati
all'attività agrituristica situati al piano terra; b) oltre
i dieci posti letto si applicano le disposizioni previste dalla
Legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236
e dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104."
5. All'art. 3 della L.R. n. 28/97 viene aggiunto il seguente
comma: "11 bis. La prima colazione agli alloggiati è compresa
nel servizio ricettivo, può essere somministrata, nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie, da tutte le aziende agrituristiche
e non è vincolata all'uso esclusivo di prodotti aziendali".
6. Il comma 13 dell'art. 3 della L.R. n. 28/97 è sostituito
come segue: "13. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche
e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo,
utilizzate solo dagli alloggiati della struttura, sono considerate
ad uso privato, fino ad una superficie di 160 mq."
Art.
4
1. Al comma 1 dell'art. 24 della L.R. n. 28/97 viene aggiunta
la seguente lettera: "g) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 per
violazione alle disposizioni di cui all'art. 2 come integrato
dall'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 31".
Art.
5
1. Gli operatori già autorizzati all'esercizio dell'attività
agrituristica al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, si adeguano alle disposizioni della stessa entro un anno
dalla pubblicazione nel B.U.R., con esclusione delle prescrizioni
di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 3 della L.R. n. 28/97.