"Disciplina delle attività agrituristiche",
legge regionale 14 agosto 1997, n. 28
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria
n. 39
del 20 agosto 1997.
Art.
1. (Finalità)
1. Con la presente legge la Regione dell'Umbria, in armonia
con gli articoli 6, 9, 10, 22 e 24 del proprio Statuto e nel
rispetto dei principi fondamentali della legge 5 dicembre 1985,
n. 730, disciplina le attività agrituristiche al fine di:
- agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone
rurali;
- favorire il migliore utilizzo della manodopera rispetto alle
necessità dell'azienda agricola;
- permettere l'integrazione dei redditi agricoli ed il miglioramento
delle condizioni di vita degli operatori;
- contribuire allo sviluppo ed al riequilibrio tra le diverse
realtà delle zone agricole del territorio, in particolare quello
montano, ed alla salvaguardia del patrimonio naturale rurale
ed edilizio;
- favorire la valorizzazione dei prodotti locali e tipici;
- favorire lo sviluppo del turismo all'aria aperta, specie quello
sociale e giovanile, la tutela delle tradizioni, nonché la promozione
di iniziative per un migliore rapporto tra il mondo agricolo
e quello urbano, quale strumento di interscambio di conoscenze,
di cultura e di tradizioni;
- favorire la creazione ed il consolidamento di imprese agricole
economicamente valide ed organizzativamente più flessibili in
funzione delle esigenze del mercato.
Art.
2. (Attività agrituristiche).
1. Per attività agrituristiche si intendono quelle individuate
dall'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2. Nello svolgimento dell'attività agrituristica deve essere
impiegato personale operante nell'ambito dell'impresa agricola.
Sono applicabili altresì le norme di cui all'art. 18 della legge
31 gennaio 1994, n. 97.
3. Possono esercitare attività agrituristiche le aziende agricole
in possesso dei requisiti di cui alla tabella A allegata alla
presente legge.
Tabella A
- Requisiti che devono possedere le aziende per l'esercizio
dell'attività agrituristica
a) Superficie minima aziendale:
Qualità di coltura in ettari Superficie Seminativi oppure pascoli
o prati-pascolo 5 10
oppure colture permanenti 3
oppure superficie a bosco 20
oppure colture ortofloricole da pieno campo 2
oppure colture protette 0,5
Le aziende con utilizzo misto dela superficie come sopra individuata,
possono esercitare attività agrituristiche solo se la somma
delle superfici espressa in percentuale rispetto al limite minimo
sopra precisato e riferita a ciascuna qualità di coltura, è
maggiore o uguale a 100.
b) per la preparazione e la somministrazione dei pasti l'azienda
deve disporre di adeguato patrimonio zootecnico.
c) la somministrazione dei pasti e bevande è consentita solo
alle aziende che svolgono attività ricettiva, salvo quanto previsto
all'art. 17, comma 3, lettera a).
4. Rientrano tra le attività agrituristiche:
a) dare alloggio ed ospitalità nelle strutture di cui al successivo
articolo 3;
b) dare ospitalità in aree attrezzate all'aperto purché provviste
di servizi essenziali;
c) preparare e somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle
a contenuto alcolico e superalcolico, costituiti per almeno
i 2/3, anche in termini di prezzo applicato al fruitore, da
prodotti aziendali e da prodotti locali o regionali. I prodotti
aziendali, ancorché lavorati e trasformati esternamente anche
presso strutture cooperative cui l'operatore agrituristico aderisce,
devono essere prevalenti rispetto a quelli locali e regionali.
Sono altresi consentiti la degustazione e l'assaggio di prodotti
aziendali e della gastronomia locale e regionale;
d) la vendita diretta di prodotti alimentari dell'azienda ricavati
anche attraverso lavorazione esterna e di prodotti artigianali
tipici di manifattura propria;
e) l'allevamento di cavalli a scopo di agriturismo equestre
e di altre specie zootecniche, ittiche o faunistiche anche per
attività sportive e ricreative svolte in azienda;
f) l'organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche,
di tutela dell'ambiente e sportive in particolare quelle collegate
agli usi e alle tradizioni locali, utilizzando le strutture
presenti in azienda ed in relazione alle attività svolte.
5. L'attività agrituristica in forma associata e tramite i "centri
servizi" si realizza mediante l'utilizzo di strutture o di spazi
messi a disposizione dalle aziende agrituristiche associate
o da soggetti pubblici.
6. Lo svolgimento delle attività agrituristiche non costituisce
distrazione o variazione della destinazione agricola dei fondi
e degli edifici interessati che, comunque, restano o sono da
considerare ad uso rurale e strumentale al fondo, ai sensi del
comma 156 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. Dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere
autorizzate altre tipologie di turismo di tipo ricettivo con
riferimento allo stesso edificio o ad edifici diversi ricadenti
nella stessa azienda agrituristica.
Art.
3. (Strutture e requisiti igienicosanitari).
1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche
i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata
nel fondo. Possono, altresì, essere utilizzati:
a) gli edifici o parti di essi non più necessari alla conduzione
dell'azienda;
b) gli annessi in muratura, non più necessari per la conduzione
dell'azienda, purché destinati ad integrazione o completamento
dell'attività svolta negli edifici o nei locali come sopra individuati.
2. Ove il fondo ne sia sprovvisto, sono utilizzabili gli edifici
adibiti ad abitazione dell'imprenditore agricolo, purché ubicati
nelle zone di prevalente interesse agrituristico di cui all'art.
5 ed i terreni ricadano nello stesso comune o comune limitrofo
e l'edificio sia strettamente connesso con l'attività agricola
svolta.
3. Le strutture di cui ai precedenti commi possono essere utilizzate
se esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della
presente legge. È fatto salvo l'utilizzo di "centri servizi"
realizzati in conformità delle norme urbanistiche in vigore
per le necessità delle aziende agrituristiche associate.
4. Gli interventi consentiti sugli edifici da utilizzarsi ai
fini agrituristici sono quelli di ristrutturazione, di restauro
e risanamento conservativo previsti dalle norme urbanistiche
in vigore. Nella realizzazione di detti interventi vanno rispettate
le caratteristiche architettoniche e strutturali degli edifici
e utilizzati materiali analoghi che mantengano l'aspetto tipico
delle costruzioni rurali umbre.
5. Gli alloggi e i locali destinati all'uso agrituristico devono
possedere i requisiti strutturali ed igienicosanitari previsti
dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione
tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici
interessati.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4,
possono essere ammesse deroghe ai regolamenti edilizi in funzione
delle caratteristiche strutturali e della tipologia rurale dell'edificio,
con particolare riferimento ai limiti di altezza ed ai rapporti
di illuminazione previsti dal regolamento comunale per i locali
di civile abitazione.
7. Le camere devono avere sufficiente aerazione ed illuminazione
e le pareti essere tinteggiate periodicamente in modo adeguato.
8. Nell'ambito degli alloggi agrituristici sono assicurati i
seguenti servizi:
a) cambio o fornitura della biancheria almeno due volte la settimana
e comunque all'arrivo di nuovi ospiti;
b) pulizia delle camere, almeno due volte la settimana o, se
lasciata alla cura del cliente, la messa a disposizione dell'attrezzatura
necessaria;
c) un locale bagno completo ogni quattro posti letto non serviti
da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo;
d) una linea telefonica con apparecchio di uso comune;
e) una cassetta medica con materiale di pronto soccorso; nel
caso di ospitalità in appartamenti dovrà essere fornita una
cassetta medica di pronto soccorso per ognuno di essi.
9. Ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere
architettoniche si applicano i seguenti criteri:
a) fino a dieci posti letto è fatto esclusivo obbligo, per le
nuove costruzioni di rendere accessibili i servizi essenziali
a tutti i cittadini non normodotati;
b) oltre i dieci posti letto si applicano i principi ed i criteri
previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal D.M. 14 giugno
1989, n. 236 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
10. La capacità ricettiva massima dell'azienda agricola e dei
"centri servizi" è di trenta posti letto, sia che l'attività
si svolga su uno o più fabbricati.
11. I punti ristoro devono prevedere non più di due posti a
sedere per ogni posto letto autorizzato e deve essere assicurata
una superficie minima di mq. 1,5 per ogni posto a sedere, salvo
che per le aree individuate nel programma regionale di cui al
successivo art. 17 dove è consentita la sola somministrazione
dei pasti. Il suddetto limite può essere altresì superato per
le scolaresche e per i gruppi di studio in visita all'azienda.
12. I centri servizi e le aziende associate possono usufruire
dei posti a sedere per la somministrazione dei pasti non utilizzati
dalle singole aziende associate.
13. Le piscine, di superficie inferiore a mq. 150 e con profondità
massima dell'acqua non superiore a cm. 140, presenti nell'azienda
agrituristica, a disposizione esclusivamente degli alloggiati,
sono considerate ad uso privato.
Art.
4. (Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori).
1. Qualora nell'ambito dell'azienda non esistano fabbricati
destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione
di un'area per un numero massimo di sei piazzuole elevabile
a dieci nei "centri servizi" e nelle aziende condotte in forma
associata, attrezzate in modo che sia assicurato l'approvvigionamento
idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.
2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non consenta
di raggiungere trenta posti letto, è consentito il posizionamento
di un'area per un massimo di tre piazzuole.
3. I servizi igienici devono comprendere almeno un WC, una doccia
e un lavabo ogni tre piazzuole e devono essere realizzati in
muratura nel rispetto delle caratteristiche ambientali della
zona.
4. I servizi igienici dell'area attrezzata a piazzuola devono
essere in ogni caso distinti da quelli posti all'interno dell'alloggio
agrituristico.
5. La realizzazione di piazzuole per aree attrezzate è comunque
subordinata alle autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa
in materia.
6. L'eventuale ombreggiamento delle piazzuole deve essere realizzato
esclusivamente con l'impiego di vegetazione arbustiva o arborea
e le stesse non possono essere pavimentate. La superficie di
ciascuna piazzuola non può superare i 40 mq.
Art.
5. (Zone di prevalente interesse agrituristico).
1. Sono considerate di prevalente interesse agrituristico, nell'ordine,
le seguenti zone:
a) le aree interne ai parchi e alle aree naturali protette definite
con leggi nazionali e regionali e le aree contigue, individuate
ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e
dell'art. 25 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9;
b) i territori dei comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafo
3, della direttiva Cee 75/268, riportati nell'elenco della direttiva
Cee 75/273, come modificata da ultimo dalla direttiva Cee 84/167
e i territori dei comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafo
4, della direttiva Cee 75/268, riportati nell'elenco della direttiva
Cee 75/273, come modificata da ultimo dalla direttiva Cee 84/167;
c) i territori dei comuni rivieraschi del Trasimeno non compresi
tra quelli di cui alle precedenti lettere a) e b). Mappa delle
zone di prevalente interesse agrituristico in Umbria
Art.
6. (Connessione e complementarietà con l'attività agricola).
1. L'esercizio dell'agriturismo viene svolto stagionalmente,
anche distribuito nell'arco dell'anno in relazione al tempo
di lavoro dedicato alle attività agroforestali, all'ubicazione
e all'estensione aziendale alle dotazioni strutturali e infrastrutturali,
agli ordinamenti colturali e selvicolturali, agli allevamenti
praticati e alla tutela ambientale.
2. Il tempo occorrente, nell'arco dell'anno, allo svolgimento
delle attività agrituristiche deve essere inferiore al tempo
necessario per lo svolgimento delle attività di coltivazione
del fondo, di allevamento e selvicolturale.
3. La Giunta regionale, su proposta della commissione di cui
all'art. 8, approva apposite tabelle per il calcolo delle ore
lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti
e per la selvicoltura, e dei tempi richiesti per l'espletamento
delle attività agrituristiche.
4. Nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 il tempo
di lavoro calcolato per l'espletamento delle attività agroforestali
viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a tre.
5. Per le attività agrituristiche svolte in forma associativa
o cooperativa il calcolo del tempo di lavoro viene determinato
sommando il tempo di lavoro di ciascuna azienda associata anche
quando l'attività agrituristica sia concentrata in una unica
sede.
Art.
7. (Norme igienicosanitarie).
1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione
di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui
alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Qualora l'azienda agrituristica somministri pasti e bevande
esclusivamente alle persone alloggiate, le dotazioni strutturali
necessarie alla preparazione dei pasti possono essere le stesse
che sono previste per una cucina di civile abitazione purché
adeguate al numero degli alloggiati.
3. La conservazione degli alimenti deperibili deve essere effettuata
sotto la diretta responsabilità del titolare dell'azienda agrituristica
nel rispetto della vigente normativa igienicosanitaria.
4. Nel locale cucina inteso come laboratorio di produzione si
possono preparare, in tempi separati, pasta fresca, conserve
vegetali, formaggi, confetture, prodotti apistici per un quantitativo
settimanale non superiore a 50 kg. per ciascun prodotto.
5. Per la produzione di quantitativi superiori e di altri prodotti,
ivi comprese le carni macellate, è fatto obbligo dell'attivazione
di specifico laboratorio, per ogni genere o gruppo omogeneo
di prodotti avente i requisiti prescritti dalla vigente normativa.
6. La macellazione degli animali e la trasformazione delle loro
carni non è consentita tranne che, ad uso familiare, per i suini
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di vigilanza sanitaria
delle carni n. 3298/1928.
7. La macellazione in azienda è viceversa, consentita per i
volatili da cortile, i conigli e la selvaggina allevata nel
rispetto della normativa vigente.
8. La Giunta regionale determina, con apposite direttive di
indirizzo e coordinamento, entro sei mesi dall'approvazione
della presente legge, le modalità applicative relative al presente
articolo.
Art.
8. (Elenco degli operatori Commissione regionale per l'agriturismo).
1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale
dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo.
2. L'elenco è tenuto da una commissione nominata dal Presidente
della Giunta regionale previa delibera della stessa.
3. La commissione dura in carica 5 anni.
4. La commissione ha sede presso la struttura della Giunta regionale
competente in materia di agricoltura ed è costituita:
a) da un membro della Giunta regionale o da un suo delegato
che la presiede;
b) da due funzionari regionali appartenenti alla struttura operante
nella materia dell'agricoltura e da due del turismo;
c) da un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni
professionali degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative
a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale.
5. Spetta alla commissione la valutazione dell'idoneità dell'azienda
agricola all'esercizio dell'attività agrituristica, la determinazione
del tempo massimo per lo svolgimento dell'attività agrituristica
rispetto a quella agricola sulla base delle tabelle di conversione
previste all'art. 6 e la verifica circa l'idoneità dei richiedenti
in osservanza di quanto previsto ai commi 3 e 4, dell'art. 6,
della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
6. La commissione si avvale per le funzioni di segreteria e
per l'istruttoria delle domande, della competente struttura
della Giunta regionale operante nella materia dell'agricoltura.
7. Ai componenti la commissione estranei all'amministrazione
regionale spetta un gettone di presenza di lire 100.000 lorde
per ciascuna giornata di seduta.
8. La commissione provvede d'ufficio, ogni tre anni alla revisione
dell'elenco al fine della verifica della permanenza dei requisiti
in capo ai singoli operatori iscritti.
9. Il mancato inizio dell'attività entro tre anni dalla data
di iscrizione, comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco
regionale di cui al comma 1.
Art.
9. (Disciplina amministrativa).
1. Al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività
agrituristica provvede il sindaco del Comune ove ha sede l'azienda
interessata all'esercizio dell'attività stessa.
2. I soggetti interessati devono presentare apposita domanda
corredata dalla seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori
agrituristici, da cui risultino le caratteristiche dell'attività
agrituristica attivabile;
b) relazione illustrativa del piano di attività agrituristica
nell'ambito dell'azienda agricola, contenente la indicazione:
- delle caratteristiche della azienda e del suo sistema di conduzione;
- delle caratteristiche dell'attività agrituristica e degli
edifici e spazi liberi da destinarsi, anche se solo assegnati,
alla sosta dei campeggiatori;
- della capacità ricettiva degli edifici adibiti ad attività
agrituristiche e/o del numero di piazzuole nelle aree attrezzate
per la sosta dei campeggiatori;
- degli eventuali interventi di adeguamento;
- del periodo di esercizio e delle tariffe che si intende praticare
nell'anno in corso;
c) esplicita autorizzazione del proprietario, ove la domanda
sia presentata dal conduttore del fondo;
d) copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata al personale
addetto alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
e) certificato di abitabilità dell'alloggio agrituristico e
di agibilità degli spazi aperti;
f) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui
agli artt. 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 5 della legge 9 febbraio
1963, n. 59.
3. Di volta in volta il Comune trasmette alla Giunta regionale
uffici operanti nella materia dell'agricoltura e del turismo
e all'azienda di promozione turistica, copia delle autorizzazioni
all'esercizio della attività agrituristica rilasciate, con l'indicazione
delle caratteristiche di ciascuna di esse.
4. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristica
deve:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione
e le tariffe di cui all'art. 15;
c) comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza
l'arrivo delle persone alloggiate e far sottoscrivere al cliente
la scheda di dichiarazione delle generalità ai sensi del comma
4, dell'art. 7 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito,
con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203;
d) esporre al pubblico, nella sala ristoro, la lista degli alimenti
e delle bevande somministrate, con indicati la provenienza dei
prodotti ed i relativi prezzi;
e) al solo fine della rilevazione statistica del movimento turistico,
i titolari degli esercizi agrituristici provvedono a registrare
giornalmente gli arrivi e le presenze facendo pervenire all'Azienda
di promozione turistica l'apposito modello ISTAT entro i primi
cinque giorni del mese successivo.
5. Non possono essere usate le denominazioni quali agriturismo,
agrituristico o similari per attività esercitate da soggetti
non autorizzati ai sensi della presente legge.
Art.
10. (Sospensione e revoca della autorizzazione).
1. L'autorizzazione di cui all'art. 9 è sospesa dal sindaco,
previa diffida, con provvedimento motivato, per un periodo compreso
tra dieci e trenta giorni, qualora venga accertato che l'operatore
agrituristico abbia violato gli obblighi della presente legge
e/o non siano offerti i servizi previsti nell'autorizzazione
medesima.
2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco, con provvedimento
motivato, qualora accerti che l'operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla data
fissata nell'autorizzazione, ovvero l'abbia sospesa, senza giustificati
motivi, da almeno un anno;
b) abbia perduto uno o più dei requisiti necessari per il rilascio
dell'autorizzazione;
c) abbia subito più di due sospensioni ai sensi del comma 1;
d) non abbia rispettato il vincolo di destinazione di cui al
comma 11 dell'art. 18. 3. La revoca comporta il diniego della
concessione di nuova autorizzazione per un periodo di anni 2.
4. La revoca è comunicata alla Giunta regionale ed all'Azienda
di promozione turistica al fine del recupero degli eventuali
contributi concessi e delle somme erogate.
Art.
11. (Simbolo e denominazione regionale dell'agriturismo).
1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali
degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a
livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, definisce
un simbolo di garanzia che individui, su tutto il territorio
regionale, le aziende agrituristiche autorizzate all'esercizio
sulla base del sistema di requisiti, garanzie, controlli, previsti
dalla presente legge. Al simbolo, da affiggere tramite targa
all'ingresso delle aziende agrituristiche, possono essere aggiunti
la denominazione dell'azienda agrituristica e i servizi da questa
offerti.
2. Il simbolo e la denominazione regionale sono riportati su
tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 1a Giunta definisce
i contrassegni di qualità di cui all'art. 15, anche tramite
logo.
Art.
12. (Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche).
1. La Giunta regionale, su proposta della commissione regionale,
stabilisce i criteri per la classificazione delle aziende agrituristiche
e ne individua i contrassegni simboleggiati fino ad un massimo
di cinque spighe.
2. La denuncia dei requisiti dell'azienda avviene da parte del
titolare ed è accompagnata dalla richiesta di assegnazione di
una determinata classifica, presentata al Comune utilizzando
appositi modelli predisposti dalla Giunta regionale.
3. I Comuni previo parere della commissione regionale di cui
all'art. 8, assegnano la classifica contestualmente al rilascio
o al rinnovo della autorizzazione o a richiesta dell'interessato.
Art.
13. (Albo per la tutela della qualità).
1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale per
la tutela della qualità dell'attività agrituristica.
2. Le aziende autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica
possono essere iscritte all'albo di cui al comma precedente
sulla base: della qualità e della tipicità delle strutture e,
in particolare, dello stato di manutenzione e di conservazione,
delle caratteristiche costruttive e funzionali, dei servizi
connessi ed offerti, del comfort generale; della capacità e
dell'efficienza del personale addetto allo svolgimento dell'attività;
dell'ubicazione dell'azienda in zone di particolare valore agricoloforestale,
ambientale e paesaggistico; dello stato di conduzione delle
colture e degli allevamenti.
3. Nell'albo vengono annotati la denominazione e l'ubicazione
dell'azienda, gli estremi dell'autorizzazione comunale, i servizi
da questa offerti.
4. Le aziende interessate presentano, per l'iscrizione all'albo
regionale, domanda alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre
di ogni anno, corredata di tutti gli elementi utili per l'accertamento
e la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui
al precedente comma e con l'indicazione delle tariffe praticate.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento
sull'apposito conto corrente regionale della somma di lire 250.000
con 1'indicazione della causale Spese per l'iscrizione all'albo
della qualità nell'agriturismo.
Art.
14. (Autorità per il riconoscimento della qualità).
1. È istituita dalla Giunta regionale l'Autorità per il riconoscimento
della qualità delle aziende agrituristiche. L'Autorità è costituita:
a) da un esperto in materia agrituristica, esterno all'amministrazione
regionale;
b) da un funzionario regionale appartenente alla struttura operante
in materia di turismo;
c) da un funzionario regionale competente in materia di agricoltura
che svolge anche le funzioni di segretario.
2. L'Autorità è costituita con decreto del Presidente della
Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale e dura
in carica tre anni.
3. L'Autorità svolge i seguenti compiti:
a) provvede, ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale, all'accertamento
ed alla valutazione dei requisiti di cui al comma 2, dell'art.
13;
b) dispone o nega, conseguentemente a quanto previsto dalla
precedente lett. a), I'iscrizione delle aziende agrituristiche
nell'albo regionale;
c) provvede almeno ogni tre anni alla verifica dei requisiti
di cui al comma 2 dell'art. 13 disponendo la cancellazione dall'albo
delle aziende agrituristiche qualora non sussistano più le condizioni
che ne avevano consentito l'iscrizione.
4. L'elenco delle aziende iscritte all'albo per la tutela della
qualità e le cancellazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
5. All'esperto esterno all'amministrazione regionale di cui
al precedente comma 1, è corrisposta per ciascuna pratica evasa
relativa all'iscrizione all'albo, una indennità di lire 100.000,
nonché il rimborso delle spese di viaggio e di missione, nella
misura prevista per i dirigenti regionali.
Art.
15. (Contrassegno di qualità).
1. La Giunta regionale rilascia alle aziende agrituristiche
iscritte all'albo regionale di cui all'art. 13 il contrassegno
di qualità da esporsi all'ingresso dell'azienda. Sul contrassegno
è riportato lo stemma della Regione.
2. Il contrassegno può essere riportato su tutto il materiale
pubblicitario, illustrativo e segnaletico.
Art.
16. (Tariffe).
1. Entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno i soggetti
autorizzati ai sensi dell'art. 9 devono presentare, al Comune
ed all'Azienda di promozione turistica, una dichiarazione delle
tariffe minime e massime che si impegnano a praticare rispettivamente
dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Art.
17. (Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione
delle aree rurali).
1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per
l'agriturismo, in armonia con gli indirizzi di programmazione
generale e di settore predispone la proposta di programma regionale
agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, ai sensi
dell'art. 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2. Il programma regionale è formulato anche sulla base delle
proposte avanzate dalle Comunità montane e dai Comuni non facenti
parte delle stesse, sentite le autorità di amministrazione e
gestione dei parchi e le associazioni e organizzazioni agrituristiche
operanti nella regione.
3. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo
nel territorio regionale ed in particolare:
a) individua le zone di collina e di montagna ricadenti in territori
a produttività marginale di particolare interesse ambientale,
ricreativo, cultúrale e di tradizioni ove le aziende agrituristiche
che non esercitano attività ricettiva possono somministrare
cibi e bevande secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 4,
lett. c);
b) determina i criteri per la concessione degli aiuti finanziari
stabiliti dall'art. 18 a favore degli operatori agrituristici;
c) indirizza e coordina le iniziative di cui agli artt. 19,
20, 21 e 22. 4. Il programma è approvato dal Consiglio regionale
ogni tre anni.
Art.
18. (Aiuti finanziari agli operatori agrituristici).
1. La Giunta regionale, in attuazione del programma agrituristico
regionale, concede agli operatori agrituristici contributi in
conto capitale o in conto interessi per l'esecuzione di interventi
sui fabbricati e sulle aree esterne da destinare ad attività
agrituristiche.
2. La spesa massima ammissibile è determinata dalla Giunta regionale.
3. La percentuale di contributo concedibile è pari al 35 per
cento della spesa ammessa, elevata al 45 per cento nelle zone
di prevalente interesse agrituristico di cui all'art. 5.
4. In alternativa al contributo in conto capitale, la Giunta
regionale può concedere il concorso sul pagamento degli interessi
relativi ai mutui di durata quindicennale, fino ad un massimo
del cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile, da
contrarsi per la realizzazione delle opere con istituti autorizzati
all'esercizio del credito agrario di miglioramento, che abbiano
stipulato apposita convenzione con la Giunta regionale.
5. Ai mutui di cui al comma 4 si applica il tasso di riferimento
fissato per le operazioni di credito agrario di miglioramento,
con decreto del Ministero del tesoro.
6. Il tasso agevolato a carico del mutuatario non può essere
inferiore a quello minimo previsto, per le diverse zone, dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato a
norma dell'art. 109, terzo comma del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616.
7. Il concorso nel pagamento degli interessi di ammortamento
è pari alla differenza tra la rata semestrale o annuale calcolata
al tasso di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato
minimo vigenti alla data di adozione del provvedimento di concessione
del nulla osta, ed è erogata agli istituti in rate semestrali
o annuali costanti posticipate alle scadenze fissate nei contratti
di mutuo.
8. L'importo del mutuo è comprensivo della spesa accertata ed
ammessa ad avvenuta esecuzione delle opere e dell'onere per
interessi di preammortamento, nel limite massimo di una annualità
degli interessi stessi, calcolata sull'importo della spesa suddetta,
al tasso globale vigente sempre alla data di adozione del provvedimento.
9. Ai mutui concessi ai sensi della presente legge si applicano
le disposizioni in materia di intervento del Fondo interbancario
di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n.
454 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna azienda agricola
ai sensi della presente legge o di altri regimi di aiuto non
espressamente autorizzati dalla Commissione europea in applicazione
delle vigenti disposizioni comunitarie non può in alcun caso
superare in un triennio il controvalore in lire italiane di
100.000 ECU calcolato in "equivalente sovvenzione lorda" secondo
le modalità stabilite dall'Unione europea.
11. Gli immobili e le relative pertinenze oggetto dei benefici
di cui alla presente legge sono soggetti ad un vincolo di destinazione
decennale decorrente dalla data di accertamento della avvenuta
esecuzione delle opere.
Art.
19. (Promozione dell'offerta agrituristica).
1. La Giunta regionale, in attuazione del programma regionale
agrituristico, promuove e coordina le iniziative per l'offerta
agrituristica, con la collaborazione degli enti locali, delle
organizzazioni professionali e delle associazioni nazionali
agrituristiche maggiormente rappresentative operanti nel territorio
regionale.
2. La Giunta regionale, anche in collaborazione con l'Azienda
di promozione turistica, provvede alla diffusione della conoscenza
in Italia e all'estero delle risorse agrituristiche regionali,
in conformità del D.P.R. 31 marzo 1994, mediante opportune iniziative
pubblicitarie ed editoriali, con particolare riferimento al
mondo della scuola, che evidenzino le attività agrituristiche,
le loro caratteristiche legate all'ambiente naturale, alla cultura
e alle tradizioni locali, gli itinerari agrituristici.
3. La Giunta regionale sostiene con priorità la realizzazione
di progetti pilota per iniziative aziendali ed interaziendali
a carattere sperimentale, e incentiva le iniziative delle associazioni
dei consorzi di operatori agrituristici finalizzate alla commercializzazione
del prodotto agrituristico.
Art.
20. (Piani integrati straordinari).
1. Le Comunità montane ed i Comuni singoli o associati, per
le zone di prevalente interesse agrituristico ricadenti nell'ambito
dei rispettivi territori possono proporre al Presidente della
Giunta regionale di promuovere un accordo di programma, ai sensi
dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini dell'adozione
di piani integrati straordinari, redatti ai sensi dell'art.
13 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
Art.
21. (Attività di studio e di ricerca).
1. La Giunta regionale anche in collaborazione con le associazioni
e le organizzazioni agrituristiche nonché gli enti locali singoli
o associati, promuove e finanzia attività di studio o di ricerca
sull'agriturismo ivi comprese quelle relative a quanto disposto
dagli artt. 11 e 15.
Art.
22. (Formazione professionale).
1. La Giunta regionale, per le esigenze formative in materia
di agriturismo, istituisce e finanzia corsi di formazione professionale
con le modalità previste dalla normativa regionale vigente in
materia.
Art.
23. (Funzioni di vigilanza e controllo).
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle
disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune.
Art.
24. (Sanzioni amministrative).
1. Per le violazioni alle norme della presente legge sono applicate
le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie:
a) da lire 2.500.000 a lire 6.000.000, in caso di inizio dell'attività
agrituristica senza la prescritta autorizzazione comunale, con
immediata chiusura dell'esercizio su ordinanza del sindaco;
b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 in caso di utilizzo o
affissione abusiva del simboló e del contrassegno di qualità
regionali o di insegne con le diciture "agriturismo", "agrituristico"
o similari;
c) da lire 500.000 a lire 1.500.000, per ogni persona in più
alloggiata, rispetto a quelle previste nell'autorizzazione comunale,
o per ogni piazzuola in più messa in opera rispetto al numero
di piazzuole autorizzate, con l'obbligo di rimozione su ordinanza
del sindaco;
d) da lire 3.000.000 a lire 9.000.000, per violazione alle disposizioni
di cui all'art. 2, comma 4, lett. c) e art. 3, comma 11;
e) da lire 250.000 a lire 1.500.000 nei seguenti casi:
- mancata esposizione delle tariffe o applicazione di prezzi
diversi da quelli comunicati;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 comma
4, lett. e);
f) da lire 500.000 a lire 3.000.000, nei seguenti casi:
- mancata erogazione dei servizi previsti nell'autorizzazione
comunale o erogazione di servizi non previsti nella medesima;
- mancato rispetto dei periodi di apertura o chiusura dichiarati
nell'autorizzazione;
- mancata esposizione al pubblico del simbolo, del contrassegno
regionale di qualità e della lista di cui all'art. 9, comma
4, lettera d);
- impiego, nell'erogazione dei servizi autorizzati, di personale
estraneo al nucleo familiare ai sensi dell'art. 230/bis del
codice civile o non impiegato in azienda;
- utilizzo a fini agrituristici di locali non previsti nell'autorizzazione
comunale;
- violazione dei commi 3 e 4 dell'art. 4. 2. Le sanzioni sono
irrogate dai Comuni e i relativi proventi sono da questi direttamente
introitati.
Art.
25. (Norme transitorie).
1 Gli operatori agrituristici già iscritti nell'elenco regionale
istituto ai sensi della previgente normativa regionale sono
iscritti di diritto nell'elenco regionale dei soggetti abilitati
all'esercizio, ove abbiano i requisiti previsti dalla presente
legge dell'agriturismo, istituito ai sensi dell'art. 8 e cancellati
d'ufficio ove non inizino l'attività entro tre anni dall'entrata
in vigore della presente legge.
2. Gli operatori già autorizzati dai Comuni all'esercizio dell'attività
agrituristica adeguano; entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la propria attività nel rispetto
delle disposizioni previste dalla stessa.
3. Le aziende agrituristiche già autorizzate dai Comuni all'esercizio
dell'attività agrituristica sono esonerate dall'osservanza di
quanto stabilito dall'art. 3 comma 9.
4. Fino all'approvazione del programma agrituristico regionale
di cui all'art. 17 gli aiuti previsti dall'art. 18 sono concessi
sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.
Art.
26. (Abrogazione).
1. La legge regionale 6 agosto 1987, n. 38: "Interventi a favore
dell'agriturismo" è abrogata.
Art.
27. (Norma finanziaria).
1. Per l'attuazione della presente legge sono disposte per l'anno
1997 le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) lire 300.000.000 quale limite di impegno di durata massima
quindicennale per gli interventi di cui al comma 4, dell'art.
18 della presente legge e per le quote già impegnate a norma
dell'art. 11 comma 4, della legge regionale 6 agosto 1987, n.
38 con imputazione all'esistente cap. 8164 dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale. La quota di limite di impegno
eventualmente non utilizzata nel 1997 costituirà economia di
spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli anni successivi
e così via fino al suo esaurimento. In tal caso nel bilancio
dal 2012 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte
alle annualità scadenti dopo il 2011,
b) lire 20.000.000 per gli interventi previsti agli artt. 19,
20 e 21 con imputazione all'esistente cap. 8159 del bilancio
di previsione la cui denominazione viene così modificata: Spese
per la promozione dell'offerta agrituristica, per i piani integrati
straordinari e per le attività di studio e ricerca".
2. All'onere di lire 320.000.000 di cui al precedente comma,
ricadente nell'esercizio 1997, si farà fronte come segue:
-quanto a lire 300.000.000 di cui alla precedente lettera a),
per lire 150.000.000 con lo stanziamento previsto nel bilancio
1997 in corrispondenza del cap. 8164 e per L. 150.000.000 con
pari disponibilità del fondo globale del cap. 9710 del bilancio
1996 elenco n. 5 allegato a detto bilancio. La disponibilità
relativa all'anno 1996 è iscritta alla competenza dell'anno
1997 in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale
3 maggio 1978, n. 23;
-quanto a lire 20.000.000 di cui alla precedente lettera b),
con lo stanziamento già previsto nel bilancio annuale 1997 in
corrispondenza dell'esistente cap. 8159.
3. All'onere per l'attuazione degli interventi previsti al comma
1 dell'art. 18, della presente legge, ricadenti nell'esercizio
1997, si fa fronte con lo stanziamento di lire 300.000.000 di
cui all'esistente cap. 8158 dello stato di previsione della
spesa.
4. All'onere per la corresponsione di gettoni di presenza ai
membri esterni della commissione per l'agriturismo di cui al
precedente art. 8 e dell'autorità per il riconoscimento della
qualità di cui all'art. 14, si fa fronte con lo stanziamento
dell'esistente cap. 560 dello stato di previsione della spesa
del corrente bilancio di previsione.
5. Le somme versate ai sensi del comma 4, dell'art. 13, saranno
iscritte nel cap. 2930 di nuova istituzione nella parte entrata
del bilancio regionale 1997 denominato: "Versamenti provenienti
dalle Aziende agrituristiche per l'iscrizione all'albo della
qualità nell'agriturismo", che con legge di bilancio o di variazione
allo stesso sarà dotato del necessario stanziamento. Per gli
anni 1998 e successivi l'entità della spesa sarà determinata
a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n.
23 con legge di bilancio. La presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
dell'Umbria.